index_r3_c1.gif (1243 byte)
 

Grafici mensili

2009:  GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE
 

28/04/2010

Purtroppo sembra che non sia autorizzato a divulgare i dati del lago, se non per scopi scientifici e didattici, quindi cari "normali cittadini" mi dispiace per voi ma non posso farvi vedere quale è lo stato attuale del lago. Riporto qui la risposta fornitami alla richiesta delle concessioni sugli attingimenti precedenti al 2004, concessioni a scopo idropotabile e dati idrometrici del 2010:

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti di cui in oggetto, con la presente si trasmettono i dati idrometrici del Lago Trasimeno relativi ai mesi di gennaio, febbraio. marzo e aprile dell’anno 2010.

Si precisa che qualsiasi utilizzazione o divulgazione dei dati, anche se sottoposti a successiva elaborazione, deve essere oggetto di autorizzazione da parte della Provincia e in ogni caso per scopi esclusivamente scientifici e didattici.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’immediata cessazione della trasmissione dei dati stessi e le successive verifiche volte ad accertare eventuali danni anche d’immagine da perseguire nelle sedi idonee.

Distinti saluti.


Il Dirigente del Servizio

Difesa e Gestione Idraulica

Ing. Gianluca Paggi

 "... e in ogni caso esclusivamente per scopi scientifici e didattici" !!!

Riporto qui di seguito anche alcuni punti del regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione, giudicate voi ...

Capo II
L’informazione e l’accesso in materia ambientale
Art. 41
Principi e finalità
1. Al fine di attuare la tutela dell’ambiente quale bene pubblico essenziale per la vita dei
cittadini e lo sviluppo delle comunità, la Provincia promuove la diffusione delle informazioni
relative allo stato dell’ambiente e ai processi che incidono sullo stesso.
2. La più ampia conoscenza e il facile accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti
relativi all’ambiente e agli elementi che lo compongono sono finalizzati a garantire la
partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati alla tutela ambientale e, al contempo, ad
assicurare legittimità ed efficacia all’azione svolta dall’amministrazione.

....

Art. 43
Diffusione delle informazioni ambientali
1. La Provincia mette sistematicamente e progressivamente a disposizione del pubblico le
informazioni ambientali da essa detenute e le diffonde utilizzando anche le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. La Provincia adotta le misure necessarie per strutturare le informazioni ambientali
rilevanti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali dotandosi di banche dati
elettroniche aggiornate, cui il pubblico accede facilmente tramite reti di telecomunicazione.
3. La diffusione delle informazioni ambientali tramite le banche dati riguarda, almeno:
a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali e di atti legislativi comunitari,
nazionali e regionali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente e le
eventuali relazioni relative alla loro attuazione;
b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente e le eventuali relazioni relative
alla loro attuazione;
c) le relazioni sullo stato dell'ambiente redatte a livello nazionale, regionale e locale;
d) i dati o la sintesi dei dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono
incidere sull'ambiente;
e) le autorizzazioni, le concessioni, i pareri e altri provvedimenti analoghi con un impatto
significativo sull'ambiente nonché gli accordi in materia ambientale, ovvero un
riferimento al luogo in cui le medesime informazioni possono essere richieste o
reperite;
f) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi
ambientali, ovvero un riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere
richieste o reperite.
4. L’informazione ambientale può, inoltre, essere resa disponibile creando collegamenti a
sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre amministrazioni. A tal
fine la Provincia promuove appositi accordi e intese in attuazione del principio di leale
collaborazione.
Art. 44
Accesso alle informazioni ambientali
1. La Provincia rende disponibile l’informazione ambientale da essa detenuta, a chiunque ne
fa richiesta senza obbligo di dichiarare il proprio interesse.
2. Il diritto di accesso all’informazione ambientale è escluso solo nei casi espressamente
indicati dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
3. La Provincia applica in modo restrittivo le disposizioni relative ai casi di esclusione del
diritto di accesso in materia ambientale effettuando, in relazione a ciascuna richiesta, una
valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse
tutelato dall’esclusione dall’accesso.

 

News | Real time | Stato attuale lago | Grafici mensili | Strumenti

@2006 Riccardo Biondi - L.A.G.O. Project