Stato
attuale del Lago Trasimeno
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- Agosto
2009
28/04/2010 Purtroppo
sembra che non sia autorizzato a divulgare i dati del lago, se non per
scopi scientifici e didattici, quindi cari "normali cittadini" mi
dispiace per voi ma non posso farvi vedere quale è lo stato attuale del
lago. Riporto qui la risposta fornitami alla richiesta delle
concessioni sugli attingimenti precedenti al 2004, concessioni a scopo
idropotabile e dati idrometrici del 2010:
Con riferimento alla richiesta di
accesso agli atti di cui in oggetto, con la presente si trasmettono i
dati idrometrici del Lago Trasimeno relativi ai mesi di gennaio,
febbraio. marzo e aprile dell’anno 2010.
Si precisa che qualsiasi utilizzazione
o divulgazione dei dati, anche se sottoposti a successiva
elaborazione, deve essere oggetto di autorizzazione da parte della
Provincia e in ogni caso per scopi esclusivamente scientifici e
didattici.
Il mancato rispetto di tali
prescrizioni comporterà l’immediata cessazione della trasmissione
dei dati stessi e le successive verifiche volte ad accertare
eventuali danni anche d’immagine da perseguire nelle sedi idonee.
Distinti
saluti.
Il
Dirigente del Servizio
Difesa
e Gestione Idraulica
Ing.
Gianluca Paggi "... e in ogni caso esclusivamente per scopi scientifici e didattici" !!! Riporto qui di seguito anche alcuni punti del regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione, giudicate voi ... Capo II L’informazione e l’accesso in materia ambientale Art. 41 Principi e finalità 1. Al fine di attuare la tutela dell’ambiente quale bene pubblico essenziale per la vita dei cittadini e lo sviluppo delle comunità, la Provincia promuove la diffusione delle informazioni relative allo stato dell’ambiente e ai processi che incidono sullo stesso. 2. La più ampia conoscenza e il facile accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti relativi all’ambiente e agli elementi che lo compongono sono finalizzati a garantire la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati alla tutela ambientale e, al contempo, ad assicurare legittimità ed efficacia all’azione svolta dall’amministrazione. .... Art. 43 Diffusione delle informazioni ambientali 1. La Provincia mette sistematicamente e progressivamente a disposizione del pubblico le informazioni ambientali da essa detenute e le diffonde utilizzando anche le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. La Provincia adotta le misure necessarie per strutturare le informazioni ambientali rilevanti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali dotandosi di banche dati elettroniche aggiornate, cui il pubblico accede facilmente tramite reti di telecomunicazione. 3. La diffusione delle informazioni ambientali tramite le banche dati riguarda, almeno: a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali e regionali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente e le eventuali relazioni relative alla loro attuazione; b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente e le eventuali relazioni relative alla loro attuazione; c) le relazioni sullo stato dell'ambiente redatte a livello nazionale, regionale e locale; d) i dati o la sintesi dei dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente; e) le autorizzazioni, le concessioni, i pareri e altri provvedimenti analoghi con un impatto significativo sull'ambiente nonché gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui le medesime informazioni possono essere richieste o reperite; f) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, ovvero un riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite. 4. L’informazione ambientale può, inoltre, essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre amministrazioni. A tal fine la Provincia promuove appositi accordi e intese in attuazione del principio di leale collaborazione. Art. 44 Accesso alle informazioni ambientali 1. La Provincia rende disponibile l’informazione ambientale da essa detenuta, a chiunque ne fa richiesta senza obbligo di dichiarare il proprio interesse. 2. Il diritto di accesso all’informazione ambientale è escluso solo nei casi espressamente indicati dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 3. La Provincia applica in modo restrittivo le disposizioni relative ai casi di esclusione del diritto di accesso in materia ambientale effettuando, in relazione a ciascuna richiesta, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso.
- Luglio
2009

- Giugno
2009
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